IL SOGNO DI PADRE SANDRO - ONLUS
 
 
 
 
 
   
  CHI SIAMO
   
 

L'anno 2008 il giorno 05 del mese di Maggio. alle ore 21.00, in Bergamo,Via Del Riolo n.3g è costituita in conformità agli art. 36 e seguenti del Codice Civile e alla disciplina tributaria delle ONLUSS come da Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l’associazione per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro nel settore beneficenza denominata IL SOGNO DI PADRE SANDRO - ONLUS.

Solidarietà sociale perché si propone di sviluppare l'iniziativa di operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare il rischio o le conseguenze dell'emarginazione soprattutto dei più deboli.

L'organizzazione è retta dallo Statuto di seguito riportato.

   
   
  Art. 1 - Costituzione
 

E’ costituita l’associazione denominata "IL SOGNO DI PADRE SANDRO – ONLUS", che in seguito sarà denominata l’organizzazione.

L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "ONLUS".

La durata dell’organizzazione è illimitata.

L’organizzazione ha sede in Bergamo, Via Del Riolo 3g.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

   
  Art. 2 - Scopi
 

L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore (specificare secondo l’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, uno o più dei seguenti settori):

beneficenza

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3

   
  Art. 3 - Finalità e Attività
 

L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- svolgere attività di beneficenza finalizzata a sostenere economicamente il sostentamento dei bambini e dei ragazzi di strada raccolti dai Padri Missionari della Famiglia Ya Ufarigi di Nairobi; ragazzi e bambini orfani bisognosi delle primarie necessità per crescere (aiuti per l’acquisto di beni alimentari, di abbigliamento, di medicinali, di giocattoli, di libri per la scuola, di ogni altro bene utile alla loro formazione come persone);

- sostenere economicamente il progetto relativo alla costruzione di strutture per la formazione dei ragazzi di strada di Nairobi (ragazzi svantaggiati che non hanno famiglie, raccolti dalle strade dai padri della Consolata, Missionari di Torino) secondo il progetto "Arti e mestieri"; cioè costruzione di locali per la formazione e l’avviamento al lavoro dei ragazzi presenti nella Famiglia Ya Ufarigi (famiglia della Consolata fondata dal missionario Padre Alessandro Signorelli, ora defunto, in collaborazione con la casa madre dei Missionari della Consolata di Nairobi);

- erogare risorse finanziarie in favore delle persone economicamente svantaggiate che vivono sotto la soglia di normale vivibilità e che hanno bisogno di tale sostegno per continuare a vivere; persone sia che abitano in zone di povertà come i territori del Kenya (dove lavorava Padre Signorelli), sia che vivono nelle nostre città ai margini della società;

- sostenere economicamente gli ospedali gestiti dai Missionari della Consolata e permettere loro di acquistare "macchine" o, semplicemente, i medicinali necessari per poter operare e guarire persone che non hanno nemmeno la possibilità di curarsi;

- erogare risorse finanziarie per il sostentamento, l’aiuto per l’alimentazione o l’assistenza sanitaria per i bambini svantaggiati presenti nelle Missioni della Consolata, attraverso la promozione di "adozioni a distanza";

Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, consistenti perlopiù nelle attività di raccolta fondi da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

   
  Art. 4 - Aderenti all’organizzazione
 

Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

(Eventuale) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di presone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione

l’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti dell’organizzazione

gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione:

per dimissione volontarie

per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate

per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso

per decesso

per comportamento contrastante con gli scopi statuari

per persistente violazione degli obblighi statuari

l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

   
  Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti
 

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare

di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali

di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione

di dare le dimissioni in qualsiasi momento

Gli aderenti sono obbligati:

a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

a versare il contributo stabiliti dall’assemblea

a svolgere le attività preventivamente concordate

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

   
  Art. 6 - Patrimonio - Entrata
 

Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione

contributi di privati

contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche

contributi di organismi internazionali

donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio

rimborsi derivanti da convenzioni

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore

ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

   
  Art. 7 - Organi Sociali dell’organizzazione
 

Organi dell’organizzazione sono:

l’assemblea degli aderenti

il Consiglio Direttivo

Il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei Revisori dei Conti

il Collegio dei Garanti

   
  Art. 8 - Assemblea degli aderenti
 

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

approvare il programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo

approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente

esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)

eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo

ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza

fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

   
  Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
 

Il Consiglio Direttivo è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro vento giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del messe di aprile successivo all’anno interessato

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa

eleggere il Presidente e il Vice Presidente

nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti

accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti

deliberare in merito all’esclusione di aderenti

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio

istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo

nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

   
  Art. 10 - Presidente
 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

   
 

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

 

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente;

esercita i poter e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti

   
  Art. 12 - Collegio dei Garanti
 

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

   
  Art. 13 - Gratuità delle cariche
 

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

   
  Art. 14 - Bilancio
 

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUSS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

   
  Art. 15 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell’organizzazione
 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

   
  Art. 16 - Norme di rinvio
  Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.
   
  Art. 17 - Norme di funzionamento
  Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.